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Tasse automobilistiche - Decreto legge 17 settembre 2026, n.162 - Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale - Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2026, Parte I, è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto, in vigore dal 18 settembre u.s., che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

L’art. 2 contiene disposizioni rilevanti in materia di Tassa automobilistica, prevedendo, per il solo anno 2027, l’esenzione dal pagamento della tassa per alcuni tipi di veicoli come di seguito illustrato.

L’articolo, rubricato “Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori” dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica dovuta dalle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi del tributo relativamente a una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW

Disposizioni per ciclomotori

Com’è noto, l’art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha prescritto che, dal 13 febbraio 2012, i ciclomotori debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione. Questi sono previsti dall’art. 97 del Codice della Strada, demandando a tal fine al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti all’adozione, con proprio decreto, di apposito calendario. 
Sono esclusi dall’obbligo di ritargatura i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 è stato pubblicato il decreto del 2 febbraio 2011, che ha così individuato le scadenze per le operazioni di “ritargatura”:
  • entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “0”, “1”, e “2”
  • entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “3”, “4”, e “5”
  • entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “6”, “7”, e “8”
  • entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.
La Direzione Generale della Motorizzazione precisa che gli indicati termini hanno carattere ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 3, della citata legge n. 120/2010 (da € 389 a € 1.559) è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.
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